PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 9 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «2-bis. Qualora i progetti di interventi da realizzare negli edifici aperti al culto, aventi ad oggetto beni culturali mobili o immobili di interesse religioso appartenenti a istituzioni o enti ecclesiastici, siano presentati dall'ordinario diocesano, corredati di una relazione approvata dalla Conferenza episcopale italiana, che dichiari la necessità delle opere per l'adeguamento ad esigenze liturgiche e di culto, il soprintendente competente per materia e territorio rilascia l'autorizzazione, ove prescritta, verificando esclusivamente il rispetto delle disposizioni della legislazione statale in materia di tutela e di requisiti professionali dei soggetti esecutori».